PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il «Giorno della concordia», da celebrare il 19 ottobre di ogni anno, anniversario della beatificazione di Madre Teresa di Calcutta, al fine di testimoniare che la concordia si realizza ponendosi al servizio degli altri, indipendentemente dalla nazionalità, dalla religione, dallo stato di salute e dalle condizioni sociali dei soggetti ai quali si presta aiuto.
      2. In occasione del «Giorno della concordia» di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di riflessione sull'importanza di porsi al servizio degli altri e sull'esempio fornito dalla vita di Madre Teresa di Calcutta, ispirata al principio che l'amore si manifesta attraverso la propria dedizione al prossimo e che tale dedizione è il vero strumento per garantire la pace tra i popoli.